Approvato nel 2009 da parte del Parlamento e del Consiglio Europeo, il nuovo Regolamento 1223/2009 sui cosmetici verrà applicato a partire dall’11 Luglio 2013.
Cosa prevede il Regolamento in sintesi?
Vediamo insieme i punti salienti:
- designazione all’interno dell Comunità di una persona che avrà la responsabilità di garantire la conformità dei prodotti cosmetici alle disposizioni del Regolamento;
- indicazione di un elenco di sostanze il cui impiego nei cosmetici è vietato;
- in merito all’etichettatura si stabilisce che i recipienti o l’imballaggio devono riportare indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili. Tali informazioni riguardano:
- il nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona responsabile del prodotto;
- il paese di origine dei prodotti importati;
- il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume;
- la data limite di utilizzo del prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate;
- le precauzioni per l’impiego, anche per i cosmetici di uso professionale;
- il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto;
- l’elenco degli ingredienti, ovvero qualsiasi sostanza o miscela usata intenzionalmente nel prodotto durante il processo di fabbricazione;
- divieto nell’Unione Europea di sperimentare i cosmetici e i loro ingredienti sugli animali e divieto di immettere nel mercato europeo cosmetici e loro ingredienti che siano stati sperimentati sugli animali.
Per approfondimenti è possibile leggere il testo del Regolamento al seguente link —> http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1223:IT:NOT